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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Lista documenti:
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INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Espandere area cap2 CAPO II - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Espandere area cap3 CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1

(sostituito comma 1 da art. 34 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e dalla normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.
2. La presente legge si conforma alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e del Parlamento Europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.
Art. 2

(modificate lett. e) e lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Principi e finalità
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:
a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;
b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali;
c) consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;
d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;
f) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;
g) valorizzare, nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva Sito esterno, il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.
Art. 3
Obiettivi
1. Sono obiettivi della presente legge:
a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;
b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;
c) recepire la progettualità quale modalità necessaria per la realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre Regioni e pertanto validi su tutto il territorio nazionale;
d) integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla presente legge;
e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e nonviolente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il sostegno allo sviluppo delle comunità, la protezione civile.
Art. 4

(sostituito comma 1 da art. 36 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Azioni e strumenti
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:
a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all'istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l'Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;
b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l'istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l'Ufficio scolastico regionale;
c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e formazione;
d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;
e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;
f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.
2. Per realizzare tali finalità sono istituiti:
a) l'Elenco regionale degli Enti di servizio civile;
b) la banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo sistema di monitoraggio;
c) il sistema informativo regionale per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
d) la Conferenza regionale sul servizio civile;
e) la Consulta regionale per il servizio civile.
Art. 5
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
b) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 8, nonché dell'Elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 17, comma 4;
c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo, di cui all'articolo 13, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
e) svolge l'attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge.
2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 20.
3. Le Province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in rappresentanza degli Enti di servizio civile.
4. I Comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo le modalità di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva.(1)
Art. 6

(sostituita lett. a) comma 3 da art. 37 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Soggetti
1. Sono soggetti proponenti le attività di servizio civile regionale gli Enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli Enti di servizio civile sono, altresì, titolari della formazione per gli obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione dei programmi, alla coprogettazione degli interventi ed alla realizzazione dei progetti.
2. Gli Enti di servizio civile possono associarsi in Coordinamenti provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e coprogettazione.
3. Possono prestare attività di servizio civile:
a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a quello militare;
c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera
4. I minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari di attività di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati a questa particolare fascia di età. Sono inoltre destinatari di attività informativa sui medesimi temi gli insegnanti, che ne facciano esplicita richiesta, nonché le famiglie, al fine di facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli allievi e dei figli.
5. I cittadini e le comunità sono beneficiari delle attività di servizio civile. La programmazione regionale garantisce a questi soggetti livelli minimi di servizio, attraverso la definizione di standard di approvazione e valutazione dei progetti di servizio civile.
Art. 7
Programmazione
1. Il Consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, sentito il parere della Consulta regionale di cui all'articolo 20.
2. ll documento di programmazione triennale regionale definisce:
a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;
b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
d) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;
e) le priorità ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale.
3. La Giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati:
a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello militare;
b) le priorità d'intervento articolate nei settori indicati all'articolo 9;
c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;
d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, con particolare riferimento agli Enti iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 8, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile;
e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno ai Coordinamenti provinciali, di cui all'articolo 16, ed il sostegno agli Enti;
f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti approvati e che si realizzano sul territorio regionale;
g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di approvazione di cui all'articolo 14;
h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.
4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.
5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle risorse umane e finanziarie disponibili per le finalità della presente legge.
Art. 8
Elenco regionale degli Enti di servizio civile
1. Presso la Regione è istituito l'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, in cui si iscrivono gli Enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001 Sito esterno e che svolgono attività nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna.
2. All'Elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale, iscritti all'Albo nazionale.
3. L'iscrizione all'Elenco regionale ha valore di accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione alle priorità definite in sede di documento di programmazione regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:
a) dalla Regione, per gli Enti di servizio civile che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, provinciale e comunale;
b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del 2001 Sito esterno, per le sedi locali di assegnazione degli Enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in regione.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di gestione e l'articolazione dell'Elenco regionale degli Enti di servizio civile, prevedendo le modalità d'iscrizione, in apposite sezioni, degli Enti di servizio civile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 16, nonché la verifica della permanenza dei requisiti.
CAPO II
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Art. 9

(sostituita lett. a) comma 6 da art. 38 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Settori di impiego del servizio civile
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile avviene nei seguenti settori:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza;
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo ed interventi di pacificazione fra i popoli;
e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale.
2. Il documento di programmazione triennale fa riferimento ai settori di impiego del servizio civile ed ai relativi criteri di priorità.
3. La Regione, in raccordo con gli organismi rappresentativi degli Enti convenzionati, sentite le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto d'impiego degli obiettori e dei volontari.
4. La Regione incentiva progetti di servizio civile volontario, presentati dagli Enti iscritti nell'Elenco regionale, rispondenti a standard minimi di approvazione ed ai criteri di priorità definiti nel documento di programmazione triennale e nei piani annuali attuativi del servizio civile.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce annualmente le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi, finalizzati alla promozione del servizio civile regionale, agli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8.
6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, promuove in particolare:
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU;
b) la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta, mediante apposite convenzioni e nell'ambito delle risorse che saranno disponibili nei bilanci di previsione di competenza della Regione.
Art. 10

(sostituito comma 2, modificato comma 4 da art. 39 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Benefici e riconoscimenti
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.
2. A favore dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23 della presente legge. L'ammontare dell'assegno di servizio civile regionale sarà indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.
3. Il personale a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, è collocato in aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attività di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), ovvero può beneficiare delle forme di part-time per prendere parte alle predette attività presso amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati. Il periodo di servizio civile volontario effettivamente prestato sarà riconosciuto ai fini della progressione di carriera.
4. A favore dei giovani ..., di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), per il periodo di servizio civile può essere concesso nei limiti, nella misura e con i criteri fissati dalla Giunta regionale, un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con onere a carico del Fondo regionale per il servizio civile.
5. Per le persone di cui al comma 1 e per coloro che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stabilisce la registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul libretto formativo personale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
6. A favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti di servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure:
a) erogazione a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile;
b) agevolazioni nella fruizione di servizi quali, ad esempio, quelli di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale;
c) garanzie assicurative obbligatorie per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio, nonché rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle attività di servizio civile, da attivarsi a carico degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, con criteri e modalità stabiliti preventivamente dagli Enti stessi.
7. La Regione definisce, sentita la Consulta regionale per il servizio civile, le modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la normativa nazionale e regionale in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione ed istruzione.
8. La Regione individua gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo. A tal fine sono stipulati accordi e convenzioni con:
a) le associazioni di imprese private, le associazioni di rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalità di lucro, allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani di cui al comma 1;
b) le Università degli studi e l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, allo scopo di riconoscere crediti formativi utili al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attività formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per il curriculum degli studi.
9. I progetti di servizio civile approvati in sede regionale o nazionale che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono il riconoscimento del tirocinio e del credito formativo, hanno priorità rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed annuale regionale ed alla concessione dei contributi previsti al comma 5 dell'articolo 9.
Art. 11
Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale.
2. Gli Enti locali possono, altresì, nei limiti delle proprie competenze, prevedere benefici e riconoscimenti a favore dei volontari in servizio civile per le stesse finalità ed entro i limiti previsti dalla presente legge, nonché dal documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7.
Art. 12(1)

(modificato comma 1 da art. 40 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Aggiornamento delle liste di leva
1. La Regione trasmette agli Uffici leva dei Comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all'articolo 52 della Costituzione Sito esterno ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza dalla specifica normativa statale in materia.
Art. 13
Banca dati dei progetti di servizio civile e sistema informativo regionale
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, nella quale confluiscono, in separate sezioni, i progetti relativi agli strumenti individuati all'articolo 4, comma 1.
2. La banca dati regionale evidenzia in particolare gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori, per i volontari e per i responsabili di servizio civile, il ruolo degli stessi ed i processi messi in atto dagli Enti per la verifica dei risultati.
3. La banca dati fornisce gli elementi per:
a) presentare il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 Sito esterno ed all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno;
b) attivare ed implementare il sistema informativo del servizio civile;
c) monitorare i risultati e vigilare sui soggetti del servizio civile;
d) definire il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile.
4. Gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, anche attraverso i Coordinamenti provinciali, sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati, quale condizione per inserire i propri progetti nella programmazione regionale.
5. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli Enti e dei progetti di servizio civile in cui i giovani, gli adulti e gli anziani possono operare, nonché volte alla diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.
6. Le azioni di cui al comma 5 si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti, con particolare riferimento alle iniziative degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e dei Coordinamenti provinciali.
7. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l'azione informativa dei Comuni verso tutte le persone, residenti e non nel territorio comunale, anche al fine di garantire pari dignità tra il servizio civile e quello militare;
b) valorizzare le forme associative degli Enti di servizio civile ed i Coordinamenti provinciali che, in collaborazione con i Comuni e le Province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva ed ai volontari in servizio civile, alle famiglie, nonché agli Enti stessi
c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani.
Art. 14
Criteri di approvazione dei progetti
1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione vigente in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile che presentano almeno i seguenti requisiti:
a) capacità d'impiego minima di volontari, come individuata in sede di piano annuale attuativo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a);
b) durata del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1;
c) modalità di selezione e di avvio al servizio dei volontari;
d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle relative modalità di realizzazione e delle competenze di esito oggetto dell'attestazione finale;
e) indicazione del referente operativo responsabile del progetto e del responsabile del servizio civile in possesso di certificazione di competenza o, in caso di mancata certificazione, definizione del programma di formazione a cui il responsabile deve partecipare;
f) previsione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani ai fini dell'accesso al servizio civile;
g) titolarità diretta e relativa conduzione del progetto da parte dell'Ente, escludendo l'inserimento di volontari in Enti diversi non direttamente coinvolti nel progetto stesso;
h) previsione di un modulo formativo sulla protezione civile e sull'educazione civica;
i) attestazione circa la tutela dei volontari, sia in applicazione dell'articolo 15, sia rispetto all'attivazione di una apposita assicurazione per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio.
Art. 15
Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile
1. Gli obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista all'articolo 13, comma 3, lettera a).
Art. 16

(sostituito comma 2 da art. 41 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile
1. Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli Enti di servizio civile, come previsto all'articolo 6, comma 2.
2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).
3. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile sono costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla Provincia, dagli Enti locali e dagli Enti aderenti, oltre ad eventuali finanziamenti regionali.
4. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile possono fruire altresì di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno delle attività di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui all'articolo 9, comma 5.
5. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile svolgono almeno le seguenti attività:
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli Enti di servizio civile aderenti;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati sul territorio provinciale;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca dati di cui all'articolo 13;
d) garantiscono servizi di base per tutti gli Enti aderenti, consistenti in attività d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento.
6. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile non si sostituiscono, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano essi sedi locali di assegnazione di Enti nazionali od Enti a carattere locale.
Art. 17
Formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile
1. La Regione sostiene:
a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile, sulla base di programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile, in collaborazione con la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, e sentita la Consulta regionale per il servizio civile;
b) la realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento dei responsabili del servizio civile, predisposte dagli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, purché coerenti con gli standard formativi ed i programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile.
2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento, i responsabili di servizio civile partecipano ad appositi corsi programmati dalla Regione all'interno degli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché ad iniziative gestite direttamente dagli Enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale. Tali Enti, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle norme dell'accreditamento, o avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale
3. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
4. I responsabili del servizio civile cui viene rilasciata certificazione di competenza sono iscritti nell'Elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna.
Art. 18
Formazione degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile
1. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile:
a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee di finanziamento dei programmi di formazione per i progetti di servizio civile rientranti nella programmazione regionale;
b) promuove, in raccordo con le Province ed i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, iniziative di formazione generale e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile.
2. A tali iniziative provvedono gli Enti di servizio civile direttamente, o tramite i Coordinamenti provinciali, o loro forme associative che, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle norme sull'accreditamento, od avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
Art. 19

(sostituita lett. l) comma 2 da art. 42 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Conferenza regionale sul servizio civile
1. La Regione convoca con cadenza triennale la Conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini di assumere elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale.
2. Alla Conferenza possono partecipare:
a) gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale;
b) gli Enti locali e loro forme associative;
c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
d) le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere;
e) le Organizzazioni sindacali;
f) gli organismi di Protezione civile;
g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le Università degli studi;
h) gli enti dell'associazionismo giovanile;
i) gli enti gestori dei Centri servizi per il volontariato;
j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le loro associazioni;
k) i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile;
l) la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;
m) un rappresentante della competente Commissione consiliare;
n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.
Art. 20

(sostituiti commi 2 e 3 ed abrogati commi 4 e 5 da art. 49 L.R. 28 luglio 2008 n. 14)

Consulta regionale per il servizio civile
1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile.
4. abrogato
5. abrogato
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art 21
Abrogazione
1.
La legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la valorizzazione del servizio civile) è abrogata.
Art. 22

(sostituito comma 4 da art. 43 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Norme transitorie
1. I procedimenti in corso in attuazione della legge regionale n. 38 del 1999 sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalla medesima legge.
2. L'articolo 9, commi 4 e 5, trova applicazione anche nelle more dell'adozione degli strumenti di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 7, ed all'articolo 17, comma 4.
3. Fino alla costituzione dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1999.
4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti obiettori di coscienza fino alla sospensione dell'obbligo costituzionale di leva. Nel periodo di sospensione di tale obbligo la scelta dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.(1)
Art. 23

(sostituiti commi 2 e 3 da art. 44 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale per il servizio civile, articolato in appositi capitoli da allocarsi nelle competenti unità previsionali di base, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni liberali di soggetti privati destinate allo sviluppo del servizio civile regionale. Tali risorse possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.
3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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