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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 20

(sostituiti commi 2 e 3 ed abrogati commi 4 e 5 da art. 49 L.R. 28 luglio 2008 n. 14)

Consulta regionale per il servizio civile
1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile.
4. abrogato
5. abrogato

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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