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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 22 dicembre 2003

Art. 10
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

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