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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 22 dicembre 2003

Art. 11
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

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