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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 22 dicembre 2003

Art. 19
Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 40 del 2001.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

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