LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 22 dicembre 2003
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2004, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2004, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.