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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 22 dicembre 2003

Art. 9
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2004, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

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