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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23

CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE n. 170 del 13 novembre 2003

Art. 2
Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione
1. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, di seguito denominato comitato regionale, composto dal Presidente del Consiglio regionale, da un rappresentante della Giunta regionale, da rappresentanti degli enti locali, degli istituti storici della Resistenza e della storia contemporanea, delle Forze Armate, di organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore e da rappresentanti delle Comunità ebraiche regionali.
2. Il comitato regionale è organismo consultivo e propositivo della Regione. Svolge un ruolo di coordinamento fra i soggetti di cui al comma 1 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2005 e comunque fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

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