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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23

CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE n. 170 del 13 novembre 2003

Art. 3
Programmazione e attuazione delle iniziative
1. Il comitato regionale è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.
2. Il comitato regionale predispone, con l'ausilio del comitato esecutivo, un programma generale, articolato in annualità, dei progetti di maggior rilievo e delle iniziative più significative che si svolgeranno nel territorio regionale e lo propone alla Giunta regionale che lo attua, sentita la commissione consiliare competente.
3. Il comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare:
a) acquisisce, esamina ed elabora le proposte di iniziative avanzate dagli enti locali, dagli organismi pubblici e privati, dalle associazioni e dagli istituti operanti nel settore, al fine del loro inserimento nel programma di cui al comma 2;
b) sovraintende all'attuazione del programma approvato dalla Giunta regionale.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato il Presidente del comitato regionale trasmette alla Regione una relazione sull'attività svolta.

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