LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23
CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE n. 170 del 13 novembre 2003
Art. 5
Funzioni della Giunta
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma delle manifestazioni e dei progetti di ricerca storica proposto dal comitato regionale e finanzia quelle che il comitato regionale stesso ha valutato di particolare rilevanza e interesse regionale.