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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23

CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE n. 170 del 13 novembre 2003

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione
Art. 3 - Programmazione e attuazione delle iniziative
Art. 4 - Segreteria
Art. 5 - Funzioni della Giunta
Art. 6 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza, quali valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e delle autonomie locali, promuove, organizza e finanzia speciali manifestazioni culturali e progetti di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione.
Art. 2
Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione
1. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, di seguito denominato comitato regionale, composto dal Presidente del Consiglio regionale, da un rappresentante della Giunta regionale, da rappresentanti degli enti locali, degli istituti storici della Resistenza e della storia contemporanea, delle Forze Armate, di organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore e da rappresentanti delle Comunità ebraiche regionali.
2. Il comitato regionale è organismo consultivo e propositivo della Regione. Svolge un ruolo di coordinamento fra i soggetti di cui al comma 1 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2005 e comunque fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 3
Programmazione e attuazione delle iniziative
1. Il comitato regionale è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.
2. Il comitato regionale predispone, con l'ausilio del comitato esecutivo, un programma generale, articolato in annualità, dei progetti di maggior rilievo e delle iniziative più significative che si svolgeranno nel territorio regionale e lo propone alla Giunta regionale che lo attua, sentita la commissione consiliare competente.
3. Il comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare:
a) acquisisce, esamina ed elabora le proposte di iniziative avanzate dagli enti locali, dagli organismi pubblici e privati, dalle associazioni e dagli istituti operanti nel settore, al fine del loro inserimento nel programma di cui al comma 2;
b) sovraintende all'attuazione del programma approvato dalla Giunta regionale.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato il Presidente del comitato regionale trasmette alla Regione una relazione sull'attività svolta.
Art. 4
Segreteria
1. Il comitato regionale e il comitato esecutivo si avvalgono, per le loro funzioni, di una segreteria operativa.
2. Il personale occorrente alla segreteria operativa, nonché le specifiche professionalità occorrenti all'attività di supporto del comitato regionale, sono forniti dalla Regione.
Art. 5
Funzioni della Giunta
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma delle manifestazioni e dei progetti di ricerca storica proposto dal comitato regionale e finanzia quelle che il comitato regionale stesso ha valutato di particolare rilevanza e interesse regionale.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di una apposita unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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