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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 28 settembre 2007, n. 21

CAPO III BIS
FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE"
Art. 18
Istituzione
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;
c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
Art. 18 bis
Finalità
1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:
a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.
Art. 18 ter
Ulteriori disposizioni in materia di formazione
1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).
Art. 18 quater
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:
a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18 bis, comma 1.
2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:
a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
b) che il consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
c) la nomina da parte della Regione di un membro del consiglio di amministrazione della fondazione;
d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 18 quinquies
Fondo di dotazione e contributi annuali
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di euro 100.000,00.
2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:
a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).
4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
Art. 18
Istituzione
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;
c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
1.
2.
Art. 18 bis
Finalità
1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:
a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.
1.
2.
Art. 18 ter
Ulteriori disposizioni in materia di formazione
1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).
1.
Art. 18 quater
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:
a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18 bis, comma 1.
2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:
a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
b) che il consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
c) la nomina da parte della Regione di un membro del consiglio di amministrazione della fondazione;
d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
1.
2.
3.
4.
Art. 18 quinquies
Fondo di dotazione e contributi annuali
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di euro 100.000,00.
2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:
a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).
4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
1.
2.
3.
4.
CAPO III TER
DIVISE, DISTINTIVI ED ALTRI SIMBOLI
Art. 19
Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.
Art. 19
Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.
1.
2.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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