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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 28 settembre 2007, n. 21

Art. 14
Corpo di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada);
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.
6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire livello di gestione associata sovracomunale ai sensi dell'articolo 19 di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il presidente di cui all'articolo 17, comma 1. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell'Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all'Unione, deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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