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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1

(modificato comma 3 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Oggetto
1. La presente legge, in conformità con l' articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione Sito esterno, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all' articolo 118, comma primo della Costituzione Sito esterno, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.
Art. 2

(prima sostituita lett. c), aggiunta lett. c bis), modificate lett.d) e lett. g) del comma 3, modificato comma 4 da art. 1 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito modificate lett. c) comma 2, lett. a) e h) comma 3 e sostituite lett. b), c bis) e g) comma 3 da art. 1 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto del principio di legalità.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché al contrasto della recidiva nei comportamenti criminosi;
b) di riqualificazione urbana e di tutela del territorio, con particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);
c) di disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della l egge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII;
e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero), titolo II, e alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);
f) di sicurezza ambientale;
g) di sicurezza e regolarità del lavoro, anche in riferimento alle attività svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché di contrasto all'abusivismo.
h) di prevenzione esercitata dalle Aziende Unità sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri stradali.
4. L'Assemblea legislativa determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
Art. 2 bis
Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale
1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunità, come definito dall'articolo 11 bis, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione:
a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti;
b) promuove modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali;
c) promuove la formazione qualificata degli addetti di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio;
d) promuove l'erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunità nelle materie di cui alla presente legge;
e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e privati.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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