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LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

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INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Espandere area cap2 CAPO II - PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Espandere area cap3 CAPO III - POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Espandere area cap4 CAPO IV - NORME FINANZIARIE
Espandere area cap5 CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1

(modificato comma 3 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Oggetto
1. La presente legge, in conformità con l' articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione Sito esterno, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all' articolo 118, comma primo della Costituzione Sito esterno, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.
Art. 2

(prima sostituita lett. c), aggiunta lett. c bis), modificate lett.d) e lett. g) del comma 3, modificato comma 4 da art. 1 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito modificate lett. c) comma 2, lett. a) e h) comma 3 e sostituite lett. b), c bis) e g) comma 3 da art. 1 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto del principio di legalità.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché al contrasto della recidiva nei comportamenti criminosi;
b) di riqualificazione urbana e di tutela del territorio, con particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);
c) di disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della l egge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII;
e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero), titolo II, e alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);
f) di sicurezza ambientale;
g) di sicurezza e regolarità del lavoro, anche in riferimento alle attività svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché di contrasto all'abusivismo.
h) di prevenzione esercitata dalle Aziende Unità sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri stradali.
4. L'Assemblea legislativa determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
Art. 2 bis
Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale
1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunità, come definito dall'articolo 11 bis, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione:
a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti;
b) promuove modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali;
c) promuove la formazione qualificata degli addetti di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio;
d) promuove l'erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunità nelle materie di cui alla presente legge;
e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e privati.
CAPO II
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Art. 3

(prima modificata lett. b) comma 1, modificate lett. a) e lett. e) comma 2 da art. 2 L.R. 19 luglio 2013, n. 8 , inoltre modificata lett. f) comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito aggiunta lett. c bis) comma 1 e sostituite lett. b) comma 1 e lett. d) e lett. e) comma 2 e modificato comma 3 da art. 3 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica
1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all' articolo 118, comma terzo, della Costituzione Sito esterno, la Regione:
a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli Enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali; le Province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni interessati;
c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'articolo 17 septies, comma 5.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati e di videosorveglianza sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dagli articoli 2 bis e 11 bis e sul coinvolgimento dei cittadini.
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
f) attività di formazione integrata rivolte agli addetti delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei Comuni capoluogo e dai presidenti delle Province, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia locale ... Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.
Art. 4
Politiche e interventi regionali
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:
a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo
Art. 5

(prima modificati commi 1 e 3 da art. 3 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificato comma 2 da art. 4 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ....
Art. 6
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese correnti
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.
Art. 7

(modificato comma 3 da art. 4 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone all'Assemblea legislativa una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.
4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.
5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
Art. 8

(prima modificato comma 3 da art. 5 L.R. 19 luglio 2013, n. 8), modificato comma 4 e lett. a) comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 5 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Utilizzazione del volontariato
1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall' articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno(Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attività di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l'ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno(Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.
Art. 9

(modificato comma 5 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 6 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Referenti per la sicurezza - Street Tutor
1. I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.
2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.
3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.
Art. 10

(modificato comma 2 e lett. b) comma 1 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Istituti di vigilanza privata
1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;
b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro addetto di detta polizia da esso individuato.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.
CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Sezione I

(partizione inserita da art. 7 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Funzioni e organizzazione della polizia locale
Art. 11

(prima modificato comma 5, aggiunto comma 5 bis da art. 6 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito comma 3 e abrogati commi 4, 5 e 5 bis da art. 8 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall' articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione Sito esterno.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall' articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
3. Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.
4. abrogato.
5. abrogato.
5 bis. abrogato.
Art. 11 bis
Polizia locale di comunità. Principi
1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo di un sistema di polizia locale ispirato a un modello di polizia di comunità che valorizzi le tipicità e le migliori esperienze del nostro territorio.
2. Il modello di polizia di comunità della Regione Emilia-Romagna si fonda sui seguenti principi:
a) collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di partnership formali e informali tra polizia locale e persone e organizzazioni presenti nelle comunità;
b) orientamento al cittadino, valorizzando la conoscenza della realtà locale e il ruolo di riferimento degli addetti di polizia locale;
c) approccio alla risoluzione dei problemi della comunità, promuovendo l'assunzione di responsabilità da parte degli addetti di polizia locale e la loro autonomia decisionale.
3. A tal fine, la Regione promuove strategie organizzative di supporto all'uso sistematico delle partnership locali e metodologie di lavoro fondate su tecniche di problem-solving, per dare una risposta proattiva alle condizioni emergenti che minano la sicurezza locale, dall'insicurezza diffusa, al disordine urbano, fino alla criminalità.
4. Al fine di realizzare il modello di polizia di cui ai commi 1 e 2, le strutture di polizia locale devono adottare strategie organizzative orientate:
a) alla raccolta, all'identificazione e all'analisi dei problemi esistenti sul territorio, per la predisposizione di strategie ed azioni volte a fornire risposte efficaci;
b) al decentramento dell'erogazione dei servizi da integrare nelle comunità locali di riferimento e all'accentramento delle funzioni di supporto e di coordinamento, con un utilizzo razionale delle specializzazioni finalizzato alla risoluzione dei problemi della comunità;
c) alla promozione del lavoro di squadra sia interno al comando che esterno;
d) alla trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale con l'uso di strumenti, compresi i social network, che permettano alla comunità di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate;
e) alla valorizzazione e condivisione tra i corpi e i servizi della polizia locale della Regione Emilia-Romagna delle specificità e delle eccellenze sviluppate.
Art. 12

(prima sostituito ultimo periodo comma 3 da art. 2 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, poi modificata lett. a) comma 2 e sostituito comma 4 da da art. 7 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificata alinea comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, infine sostituito da art. 10 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale, realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) formazione e aggiornamento professionale;
d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale;
e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini;
f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione.
3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale nonché sull'esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.
Art. 13

(prima modificati alinea, lett. c) e lett. d) comma 3, aggiunto comma 5 bis da art. 8 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificato comma 2, sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 11 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Comitato tecnico di polizia locale
1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche.
3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:
a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
3 bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle Autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.
5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.
Art. 13 bis
Funzioni di polizia locale
1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;
b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
c) cattività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;
f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.
4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di Comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.
5. Gli Enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla Commissione assembleare competente a cadenza annuale.
Art. 14

(prima modificati commi 1 e 2, lett. b) comma 2, aggiunti commi 3 bis. e 4 bis., modificati alinea e abrogata lett. d) comma 5, sostituito comma 6, aggiunto comma 6 bis., modificato comma 7 da art. 9 L.R. 19 luglio 2013, n. 8) , inoltre modificata lett. b) comma 5 e comma 7 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 13 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Corpi di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale. Nel caso di corpi intercomunali, la Regione promuove lo svolgimento del servizio basato sui criteri di adeguata copertura territoriale di ciascuno dei Comuni che ha costituito il corpo intercomunale.
2. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 dell'articolo 13 bis, i corpi di polizia locale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6;
c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6.
4. Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.
5. Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.
6. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard che i corpi di polizia locale devono possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga.
7. Le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti.
8. I corpi di polizia locale già riconosciti come tali ai sensi della presente legge, che realizzino processi aggregativi tra Enti locali volti alla costituzione di una struttura intercomunale o al suo ampliamento, mantengono lo status di corpo fino al monitoraggio successivo di cui al comma 7.
9. La Regione promuove la composizione di situazioni conflittuali tra Enti locali che possano impedire la costituzione, lo sviluppo, la stabilità dei corpi di polizia locale conformi alla presente legge nonché la permanenza nella gestione associata dei Comuni aderenti.
Art. 15

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 14 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Interventi e contributi regionali
1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attività di polizia locale.
2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di Comuni;
c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione può altresì acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di polizia locale.
Art. 15 bis
Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli Enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.
Art. 16

(prima modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 11 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificato comma 8 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificati rubrica, comma 4, comma 5 e comma 6, inseriti commi 1 bis, 6 bis e 6 ter, e sostituito comma 3 da art. 16 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il corpo di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.
1 bis. Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis.
2. Ai sensi dell' articolo 117, comma sesto della Costituzione Sito esterno, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento adottato dalle Unioni.
3. Gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e della sua articolazione territoriale. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi della polizia di comunità.
5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo in situazioni eccezionali a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
6 bis. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonché l'idoneità all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6 ter. Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei propri addetti.
7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.
8. Nel territorio regionale, l' addetto di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.
Art. 16 bis
Corso-concorso unico
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 18.
2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.
3. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale.
4. Per l'ammissione alla procedura selettiva è previsto un contributo per la copertura delle spese della procedura, il cui importo, compreso tra 10 e 15 euro, è definito nel bando. Le spese per il percorso formativo sono ripartite tra gli Enti locali di cui al comma 1, il candidato ammesso, tramite versamento alla Scuola interregionale di polizia locale di una quota di partecipazione non superiore a 1000 euro e la Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 18 quinquies. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 17

(prima modificati commi 1 e 3, sostituito comma 4, aggiunto comma 4 bis da art. 12 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito sostituito comma 3, aggiunti commi 3 bis e 3 ter e modificato comma 4 bis da art. 18 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al presidente della forma associativa, qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o l'assessore da essi delegato, oppure il presidente dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.
3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.
3 bis. Il comandante assume lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale. Il comandante risponde funzionalmente all'organo che nel Comune o negli altri Enti locali, diversi dal Comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
3 ter. Il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.
4. Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.
4 bis. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia locale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.
Art. 17 bis
Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale.
3. Gli Enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per valutare, nell'ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.
4. Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potrà essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Università, è disciplinato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Sezione II

(partizione inserita da art. 20 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Collaborazioni
Art. 17 ter
Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale
1. La Regione promuove e realizza un sistema di mappatura delle competenze professionali e delle strumentazioni in uso presso i corpi e i servizi di polizia locale nel territorio regionale, denominato Archivio regionale delle competenze di polizia locale (MARCoPoLo-ER).
2. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è a disposizione degli Enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi.
3. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 17 quater
Collaborazioni tra strutture di polizia locale
1. La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'articolo 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli Enti locali una modulistica uniforme.
Art. 17 quinquies
Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze
1. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri Enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.
3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 17 sexies
Accordi per l'interscambio operativo
1. La Regione promuove accordi con le competenti autorità statali per favorire l'interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalità di lavoro ed ogni altra esperienza utile ad un più efficace svolgimento dei servizi di polizia locale e per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
Art. 17 septies
Attività di collaborazione con soggetti privati
1. Gli Enti locali possono avvalersi, ai sensi degli articoli 8 e 10, della collaborazione di volontari e di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale. Il loro utilizzo è volto a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale e a condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro addetto da esso individuato.
2. I volontari possono essere impiegati, a supporto delle funzioni di polizia locale svolte dagli addetti, in particolare nelle attività:
a) di prevenzione e mediazione dei conflitti stradali;
b) di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile;
c) di educazione e sensibilizzazione all'uso consapevole dello spazio pubblico e dei beni della collettività;
d) di informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane;
e) di assistenza e informazione alla cittadinanza durante le fiere e i mercati, nelle spiagge o in altri luoghi e situazioni in cui tali attività sono utili;
f) altre attività contemplate dalla normativa specifica di settore in tema di tutela ambientale e di vigilanza faunistico-venatoria e ittica.
3. Le attività prestate dai volontari ai sensi del comma 2 sono valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per l'accesso al ruolo della polizia locale, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
4. Qualora i gestori e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo si avvalgano degli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009, per lo svolgimento di attività di Street Tutor, tali addetti cooperano con le polizie locali territorialmente competenti secondo le modalità definite nell'atto di cui all'articolo 9, comma 3.
5. I corpi e i servizi di polizia locale sostengono l'azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborano attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta definite con gli stessi, sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali.
6. Al fine di valorizzare il ruolo di polizia di comunità, i corpi e i servizi di polizia locale si possono avvalere della collaborazione di soggetti che beneficiano della concessione prevista dall'articolo 168 bis del codice penale o che siano destinatari di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività.
Sezione III

(partizione sostituita da art. 26 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Formazione
Art. 18

(prima articolo sostituito da art. 1 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, poi rubrica e comma 2 sostituiti da art. 27 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
b) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.
Art. 18 bis
Finalità
1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:
a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.
Art. 18 ter
Ulteriori disposizioni in materia di formazione
1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).
Art. 18 quater
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:
a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18 bis, comma 1.
2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:
a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
b) che il consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
c) l a nomina da parte della Regione di un membro del consiglio di amministrazione della fondazione;
d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 18 quinquies
Fondo di dotazione e contributi annuali
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di euro 100.000,00.
2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:
a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).
4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
Sezione IV

(partizione sostituita da art. 28 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale
Art. 19

(prima modificato comma 1 da art. 13 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 29 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.
2 bis. I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati né essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale.
2 ter. La Giunta regionale può definire modalità di utilizzo dei segni distintivi per finalità di merchandising promozionale della polizia locale.
Art. 19 bis

(articolo aggiunto da art. 30 L.R. 30 luglio 2018, n. 13, successivamente modificato comma 1 e abrogati commi 4 e 5 da art. 22 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Strumenti di autotutela
1. Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 2 e 3.
2. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
3. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.
4. abrogato.
5. abrogato.
Sezione V

(partizione inserita da art. 31 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Valorizzazione e promozione della polizia locale
Art. 19 ter
Giornata regionale della polizia locale
1. È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il secondo venerdì del mese di maggio al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli comandi.
Art. 19 quater
Iniziative regionali di valorizzazione dell'immagine della polizia locale
1. La Regione può altresì realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte a valorizzare l'immagine della polizia locale nel territorio regionale.
Art. 19 quinquies
Iniziative di promozione a livello locale
1. La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità, di cui agli articoli 2 bis e 11 bis.
2. A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli Enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.
Sezione V bis

(sezione aggiunta da art. 23 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Promozione del benessere degli operatori della polizia locale
Art. 19 sexies

(articolo inserito da art. 24 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi
1. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell’ambito delle attività e iniziative di cui all’articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.
2. I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.
Art. 19 septies

(articolo inserito da art. 25 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Supporto psicologico
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.
2. La Regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 15, l’attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l’attuazione di raccomandazioni tecniche.
3. Gli enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.
CAPO IV
NORME FINANZIARIE
Art. 20

(aggiunti commi 1 bis e 1 ter da art. 35 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
1 bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2003, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
1 ter. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI
Art. 21

(sostituito comma 1 ed abrogato secondo periodo comma 3 da art. 3 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, in seguito modificato comma 2, abrogati commi 1,3,5,7 e 8 da art. 14 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificato comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito abrogato comma 6 da art. 36 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Disposizioni transitorie e finali
1. abrogato.
2. L'assunzione di nuovi addetti di polizia locale da parte degli Enti locali è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre addetti di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.
3. abrogato.
4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all'articolo 14 e sul loro funzionamento.
5 abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.
8. abrogato.
9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
Art. 22
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):
a) articolo 1, comma 2;
b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
d) articolo 7;
e) articolo 9, comma 1;
f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.
Art. 23
Abrogazioni
abrogato.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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