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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 16 dicembre 2003

Art. 5
Procedimento disciplinare
1. Il Difensore civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore civico.

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