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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 16 dicembre 2003

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ruolo istituzionale del Difensore civico
1. Il Difensore civico regionale ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.
2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.
Art. 2
Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque abbia un diretto interesse e per la tutela di interessi collettivi e diffusi, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da parte di uffici o servizi:
a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
c) delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
d) dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
e) degli Enti locali in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.
2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste da leggi statali e regionali.
3. Spettano, inoltre, al Difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.
4. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione Sito esterno.
5. Il Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale e le società, associazioni o consorzi cui partecipa la Regione a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.
Art. 3
Attivazione dell'intervento
1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 il Difensore civico interviene:
a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere;
b) d'ufficio con particolare riguardo a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.
2. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate mediante comunicazione scritta o raccolte a verbale presso i suoi uffici.
3. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude nè limita la facoltà di reclamo al Difensore civico.
4. Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.
5. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.
6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.
Art. 4
Procedimento
1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, verificando, in particolare, sia i casi di mancata risposta sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o dei soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
3. In caso di mancata risposta, o di risposta che ritenga insufficiente o non esauriente, il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, può:
a) chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
b) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;
c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente;
d) esaminare, ottenendone copia, i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.
4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.
6. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi alla pubblica amministrazione od ai soggetti interessati e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.
7. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.
8. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.
10. L'amministrazione o il soggetto interessato devono illustrare adeguatamente i motivi per i quali le valutazioni del Difensore civico non siano state, in tutto o in parte, recepite.
Art. 5
Procedimento disciplinare
1. Il Difensore civico può chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne dà notizia al Difensore civico.
Art. 6
Modalità dell'azione
1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati, opera segnalando agli uffici e organi competenti le irregolarità, le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, sollecitandone la collaborazione per l'adozione dei necessari provvedimenti e, comunque, per una positiva definizione delle questioni sollevate. Indica, anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.
2. Il Difensore civico può chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico.
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, può disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.
Art. 7
Requisiti per l'elezione
1. Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli articoli 6, 7 e 15, comma 4.
Art. 8
Elezione
1. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1.
3. Il provvedimento di elezione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché reso pubblico secondo ulteriori modalità ritenute opportune.
Art. 9
Ineleggibilità e incompatibilità
1. Non sono eleggibili a Difensore civico:
a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere;
b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione di comuni;
c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
d) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 2, comma 4 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
e) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 1, lettere a), c) ed e) possono essere eletti solo se siano decorsi tre anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.
3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
Art. 10
Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza
1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Il Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
3. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.
5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.
Art. 11
Relazioni e pubblicità delle attività
1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'articolo 2, comma 1, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché rese pubbliche secondo ulteriori eventuali modalità ritenute opportune.
Art. 12
Convenzioni con gli Enti locali
1. La domanda di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.
Art. 13
Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali
1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i Difensori civici provinciali e comunali al fine di:
a) coordinare la propria attività con quella dei Difensori civici locali, con la finalità di adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i diversi Difensori civici;
b) verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno;
c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.
Art. 14
Indennità
1. Al Difensore civico spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.
Art. 15
Programmazione delle attività del Difensore civico
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Difensore civico.
Art. 16
Sede, personale e strutture
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.
2. Con riferimento alla struttura organizzativa di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso assegnate dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), d'intesa con il Difensore civico. Analoga intesa è richiesta per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 43 del 2001.
Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenti unità previsionali di base del bilancio della Regione e secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico regionale.
Art. 19
Abrogazione di norme
1.
È abrogata la legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico), nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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