LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 14
(sostituito da art. 7 L.R. 27 settembre 2011, n. 13)
Indennità
1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.