Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 11
Relazioni e pubblicità delle attività
1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'articolo 2, comma 1, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie. Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché rese pubbliche secondo ulteriori eventuali modalità ritenute opportune.

Espandi Indice