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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 12
Convenzioni con gli Enti locali
1. La domanda di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.

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