LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 13
Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali
1.
Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i Difensori civici provinciali e comunali al fine di:
a)
coordinare la propria attività con quella dei Difensori civici locali, con la finalità di adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i diversi Difensori civici;
b)
verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a livello provinciale e comunale di cui all'
articolo 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ;
c)
promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.