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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico regionale.

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