Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/09/2011 | |
2. | ![]() | 16/12/2003 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 14
(prima sostituito da art. 7 L.R. 27 settembre 2011, n. 13, poi modificato da art. 34 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )
Indennità
1.
Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.