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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 settembre 2011, n. 13

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

INDICE

Art. 1 - Ruolo istituzionale del Difensore civico
Art. 2 - Funzioni del Difensore civico
Art. 3 - Attivazione dell'intervento
Art. 4 - Procedimento
Art. 5 - Procedimento disciplinare
Art. 6 - Modalità dell'azione
Art. 7 - Requisiti per l'elezione
Art. 8 - Elezione
Art. 9 - Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 10 - Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza
Art. 11 - Relazioni e pubblicità delle attività
Art. 12 - Convenzioni con gli Enti locali
Art. 13 - Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali
Art. 13 bis - Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
Art. 14 - Indennità
Art. 15 - Programmazione delle attività del Difensore civico
Art. 16 - Sede
Art. 16 bis - Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia
Art. 17 - Norma finanziaria
Art. 18 - Disposizioni transitorie
Art. 19 - Abrogazione di norme
Art. 20 - Entrata in vigore

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