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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003

Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all'istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Sito esterno (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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