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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003

Art. 9
Certificazioni di qualità
1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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