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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

Art. 3

(modificati commi 1 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 24 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Funzioni delle Province
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) competono alle Province.
2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b) sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno.
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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