LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
CAPO I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 salvo quelli previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 334 del 1999 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3.
Art. 2
(modificata lett. b del comma 2 da art. 23 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999.
Art. 3
(modificati commi 1 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 24 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
Funzioni delle Province
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ) competono alle Province.
2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b) sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 .
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.