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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto. Sito esterno Sito esterno
2. La Provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:
a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;
b) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.
Art. 11
Consultazione della popolazione
1. La popolazione è consultata nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi del citato articolo.
Art. 12

(modificato comma 5 da art. 29 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), introdotto dalla presente legge, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano urbanistico generale, qualora le aree non risultino già individuate dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.
4. Qualora, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge. Sito esterno
Art. 13

(modificato comma 2 da art. 30 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge Sito esterno, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.
3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attività, esso è acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche
c) impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.
Art. 14

(modificato comma 4 da art. 31 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, è istituito il Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.
2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
3. Il Catasto regionale è accessibile agli Enti locali e consultabile dai cittadini.
4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
Art. 15

(modificato comma 2 da art. 32 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Misure di controllo
1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle competenze del competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge.
3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività.
4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale vigente e dall'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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