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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 15

(prima modificato comma 2 da art. 32 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 15 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Ispezioni
1. Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono:
a) pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il piano delle ispezioni ha durata pluriennale, è riesaminato con periodicità annuale ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) programmate mediante la predisposizione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il programma è predisposto da ARPAE in accordo con la Regione ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) disposte da ARPAE con oneri a carico del gestore. Con direttiva regionale sono definiti gli importi e le modalità di ripartizione delle tariffe ai sensi dell'articolo 30 e dell'allegato I, appendice 1 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli), del decreto legislativo n. 105 del 2015;
d) svolte da una commissione ispettiva composta, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE, dei Vigili del fuoco e di INAIL. Il rappresentante di ARPAE ha funzione di referente.
2. Le procedure relative alle ispezioni sono stabilite con direttiva regionale. Al fine dello svolgimento delle ispezioni ARPAE può avvalersi del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Allo stesso fine possono essere stipulati appositi accordi tra ARPAE, i Vigili del Fuoco e INAIL. Le funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE prescrive al gestore gli adempimenti necessari e i tempi di adeguamento, prevedendo, in caso di inadempienza, la sospensione dell'attività.
4. A seguito di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, ARPAE, quale soggetto designato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a) raccoglie, mediante ispezioni e indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
b) adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie azioni correttive;
c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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