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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni
Espandere area cap2 CAPO II - Norme sul procedimento amministrativo
Espandere area cap3 CAPO III - Norme di pianificazione e di salvaguardia
Espandere area cap4 CAPO IV - Norme finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni
Art. 1

(sostituito articolo da art. 2 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti volti al loro esercizio al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), nonché della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui allo stesso articolo.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 105 del 2015 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
Art. 2

(prima modificata lett. b del comma 2 da art. 23 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi modificate lett. a) e b) da art. 3 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive ..., sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 3

(modificati commi 1 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 24 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 4 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. ARPAE esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4

(prima modificati alinea e lett. b) del comma 1 e comma 2 da art. 25 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 5 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a) il direttore generale di ARPAE, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di ARPAE e un rappresentante territorialmente competente di ARPAE;
b) il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
c) due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;
d) un esperto in materia designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
f) un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
g) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
2. Per ognuno dei componenti del Comitato è designato un membro supplente.
3. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.
4. Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale di ARPAE. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
Art. 5

(prima modificati alinea e lettere a e b del comma 1 e alinea del comma 2 da art. 26 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 6 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Norme procedimentali
1. ARPAE, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva effettuata da ARPAE abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione delle relative somme.
Art. 6

(prima modificato comma 1 e aggiunto comma 1bis da art. 27 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 7 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia ad ARPAE una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione, in formato elettronico, anche ad ARPAE.
3. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche ad ARPAE la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 7
Effetto domino
1. La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a) l'accordo al fine dell'individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015;
b) l'accordo al fine dell'individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Certificazioni di qualità
abrogato.
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l'intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).
Art. 11
Consultazione del pubblico interessato
1. Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 12

(prima modificato comma 5 da art. 29 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituiti commi 1 e 5 da art. 12 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Fino all'adozione di detto decreto, l'adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano urbanistico generale, qualora le aree non risultino già individuate dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.
4. Qualora, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità alle linee guida ministeriali di cui al comma 1. Fino all'adozione di dette linee guida, gli atti di individuazione continuano a seguire i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge.
Art. 13

(prima modificato comma 2 da art. 30 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 13 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Norme di salvaguardia
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.
3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:
a) aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
c) ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
d) potenziamento di linee elettriche aeree.
Art. 14

(prima modificato comma 4 da art. 31 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 14 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.
2. A tal fine ARPAE invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 15

(prima modificato comma 2 da art. 32 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 15 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Ispezioni
1. Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono:
a) pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il piano delle ispezioni ha durata pluriennale, è riesaminato con periodicità annuale ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) programmate mediante la predisposizione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il programma è predisposto da ARPAE in accordo con la Regione ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) disposte da ARPAE con oneri a carico del gestore. Con direttiva regionale sono definiti gli importi e le modalità di ripartizione delle tariffe ai sensi dell'articolo 30 e dell'allegato I, appendice 1 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli), del decreto legislativo n. 105 del 2015;
d) svolte da una commissione ispettiva composta, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE, dei Vigili del fuoco e di INAIL. Il rappresentante di ARPAE ha funzione di referente.
2. Le procedure relative alle ispezioni sono stabilite con direttiva regionale. Al fine dello svolgimento delle ispezioni ARPAE può avvalersi del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Allo stesso fine possono essere stipulati appositi accordi tra ARPAE, i Vigili del Fuoco e INAIL. Le funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE prescrive al gestore gli adempimenti necessari e i tempi di adeguamento, prevedendo, in caso di inadempienza, la sospensione dell'attività.
4. A seguito di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, ARPAE, quale soggetto designato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a) raccoglie, mediante ispezioni e indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
b) adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie azioni correttive;
c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.
CAPO IV
Norme finali
Art. 16
Sanzioni
1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
abrogato.
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
abrogato.
Art. 19
Disciplina transitoria
1. L'istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la disciplina previgente.
Art. 20
Abrogazione di norme
1.
È abrogata la legge regionale 30 maggio 1991, n. 13 (Disciplina delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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