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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 27

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 191 del 19 dicembre 2003

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità
Art. 2 - Partecipazione della Regione
Art. 3 - Rappresentanti regionali negli organi dell'Associazione
Art. 4 - Contributi all'Associazione
Art. 5 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, in qualità di socio fondatore, all'"Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche", costituita ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione, che rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche, sia a livello nazionale che internazionale;
b) programmazione e realizzazione delle attività tese alla creazione della "Università di Scienze Gastronomiche" con sedi in Pollenzo (Cuneo) e Colorno (Parma).
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione avviene nel quadro di un'iniziativa di alto livello culturale che dovrà vedere il coinvolgimento delle Università di Parma e Torino nella definizione delle strategie regionali sui temi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) ed è subordinata alla condizione che all'Associazione partecipi la Regione Piemonte e che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, informati ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedano:
a) l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Sito esterno "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno)";
b) il perseguimento senza fini di lucro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione.
3. I diritti inerenti la qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione, o suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica delle condizioni di permanenza del vincolo associativo.
Art. 3
Rappresentanti regionali negli organi dell'Associazione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione medesima.
Art. 4
Contributi all'Associazione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere all'Associazione un contributo annuo per il raggiungimento delle finalità statutarie determinato dalla legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo di cui al comma 1.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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