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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 28 dicembre 2003

Art. 37
Partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A."
1. Ai fini di contribuire ad un maggiore sviluppo dei sistemi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società per azioni "CUP 2000 S.p.A." con sede a Bologna ed avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi attraverso reti informatiche e telematiche inerenti le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 con la corresponsione di un sovraprezzo per ciascuna azione commisurato al valore della società nella misura determinata dall'assemblea straordinaria.
2. La Regione è altresì autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ad acquistare azioni della società "CUP 2000 S.p.A." di proprietà delle Aziende sanitarie della Regione entro il limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 con la corresponsione del medesimo prezzo stabilito ai fini di cui al comma 1.
3. In ogni caso la partecipazione della Regione anche congiuntamente con quella delle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere della Regione non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni.
4. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda una adeguata rappresentanza della Regione nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.
5. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A." ai sensi dei commi 1 e 2.
6. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 voce n. 15 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento", elenco n. 5 allegato alla presente legge.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

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