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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 28 dicembre 2003

Art. 38
Disposizioni in materia di personale
1. Le risorse finanziarie destinate per le assunzioni di personale a tempo indeterminato programmate nel rispetto dei limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003 (Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003) e non utilizzate dalla Regione integrano per il medesimo fine quelle che saranno previste, nel rispetto della normativa di riferimento, per l'anno 2004. La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici da essa dipendenti, tenuto conto della natura ed essenzialità dei servizi da garantire, dei profili professionali del personale da assumere e delle dimensioni organizzative degli enti. (1)
2. Fino al 31 dicembre 2004, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003.
3.
Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997 n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) è aggiunto il seguente periodo:
"Per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione regionale può altresì richiedere il comando, per un tempo determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale nel rispetto di criteri definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa convenzione nella quale siano esplicitati i progetti di interesse specifico dell'amministrazione."

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

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