Partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A."
1. Ai fini di contribuire ad un maggiore sviluppo dei sistemi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società per azioni "CUP 2000 S.p.A." con sede a Bologna ed avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi attraverso reti informatiche e telematiche inerenti le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 con la corresponsione di un sovraprezzo per ciascuna azione commisurato al valore della società nella misura determinata dall'assemblea straordinaria.
2. La Regione è altresì autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ad acquistare azioni della società "CUP 2000 S.p.A." di proprietà delle Aziende sanitarie della Regione entro il limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 con la corresponsione del medesimo prezzo stabilito ai fini di cui al comma 1.
3. In ogni caso la partecipazione della Regione anche congiuntamente con quella delle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere della Regione non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni.
4. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda una adeguata rappresentanza della Regione nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.
4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
5. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla società "CUP 2000 S.p.A." ai sensi dei commi 1 e 2.
6. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 voce n. 15 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento", elenco n. 5 allegato alla presente legge.