LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
a) | Cap. 22255 | "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese di investimento (art. 27, comma 1 lett. b) L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)" |
Esercizio 2004: | Euro 13.376.233,69 | |
b) | Cap. 22268 | "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12, lett. a), L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)" |
Esercizio 2004: | Euro 361.519,83 |
a) | Cap. 22274 | "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento dell'abbattimento del tasso d'interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane (art. 12 lett. b) della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)" |
- Euro 361.519,83. |
(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)