LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
a) | Cap. 14070 | "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" |
Esercizio 2004: | Euro 500.000,00 | |
b) | Cap. 14435 | "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)" |
Esercizio 2004: | Euro 500.000,00. |
(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)