Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2007
2. Testo Originale28/12/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento Finanziario: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2007, n. 26

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 30
Strutture formativo-professionali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), abrogata dall'articolo 55 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono ridotte, per l'esercizio 2004, di Euro 3.473.204,24 a valere sul Capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della Formazione professionale.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono contestualmente trasferiti, nell'ambito della U.P.B. suindicata, al Capitolo 75303 "Interventi per la qualificazione delle strutture edilizie e la manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative (art. 35 lett. d) L.R. 30 giugno 2003, n. 12)". Nuova istituzione.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

Espandi Indice