LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 23 dicembre 2003
Art. 20
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di sanzione previsti agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e le spese di notifica sostenute dall'amministrazione per il recupero delle proprie entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.