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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 23 dicembre 2003

Art. 21
Norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni ù favorevoli al contribuente.
2 Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono ù essere oggetto di riesame.

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