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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 23 dicembre 2003

Art. 3
Autotutela
1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato può, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
a) errore di persona;
b) errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

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