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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 23 dicembre 2003

Art. 4
Interpello
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme regionali o di disposizioni tributarie la cui applicazione è di competenza regionale, il contribuente può presentare istanza di interpello all'amministrazione regionale sull'applicazione di tali disposizioni a casi concreti e personali.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2 si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, o, nel caso di cui al comma 3, dell'interpretazione del contribuente, è nullo.

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