LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di sanzione previsti agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e le spese di notifica sostenute dall'amministrazione per il recupero delle proprie entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23