LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, secondo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23