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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 22 dicembre 2005 n. 23

LR 07 dicembre 2011 n. 17

(1)

Art. 2
Autorità competente
1. Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o da un suo delegato.
2. Lo stesso dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul diniego o la revoca di agevolazioni.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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