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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 22 dicembre 2005 n. 23

LR 07 dicembre 2011 n. 17

(1)

Art. 21
Norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni ù favorevoli al contribuente.
2 Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono ù essere oggetto di riesame.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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