LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito con legge n. 53 del 1983 , concernente le interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 1,55.
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23