LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 22
Norma finale
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23