Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 6
Compensazione
1. L'obbligazione per tributi regionali può essere, previa istanza del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello stesso tributo.
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente, può essere disposta, anche d'ufficio, la compensazione tra ù anni d'imposta, previa comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie osservazioni.
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento definitivo.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

Espandi Indice