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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

Art. 12
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996)
1. Alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.";
b)
dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.".

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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